MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Mediazione obbligatoria subito. Anche per liti condominiali e sinistri stradali. Non si dovrà aspettare marzo 2012 per passare necessariamente dall’organismo di mediazione anche per queste controversie prima di poter iniziare una causa in tribunale. Lo prevede il maxiemendamento al ddl Stabilità tra le misure finalizzate all’efficientamento e allo snellimento della giustizia. E tra queste spicca anche la abrogazione della Legge Pinto. Basta indennizzi per cause troppo lunghe: chi subisce danni dalla giustizia lenta al massimo avrà indietro il contributo unificato. Anche per i procedimenti pendenti.
Mediazione. L’articolo 2, comma 16 decies del decreto legge 225/2010 aveva stabilito una doppia velocità per la mediazione obbligatoria. Due materie di grande impatto (liti condominiali e risarcimento danni da sinistri) sono state rinviate al 20 marzo 2012. Il maxiemendamento al disegno di legge Stabilità fa retromarcia e dispone che queste controversie siano sottoposte a conciliazione obbligatoria (e cioè mediazione quale condizione di procedibiltà dell’azione giudiziaria) da subito senza attendere il 2012.Si tratta di un’anticipazione che comporta una deflazione dell’attività dei tribunali e un prevedibile boom delle procedure di mediazione. Peraltro la mediazione obbligatoria è ancora in attesa della sentenza della corte costituzionale chiamata a verificarne la legittimità, anche su sollecitazione degli avvocati.Nel frattempo la scelta del legislatore vuol favorire la conciliazione stragiudiziale: di recente è stato stabilito, per incentivare la mediazione, che non essere presenti alla seduta di mediazione può costare molto in termini di accollo di spese processuali nel giudizio in tribunale.
Posta elettronica certificata. La Pec diventa lo strumento principale, se non unico, per le comunicazioni tra uffici giudiziari e avvocati. Si precisa che l’avvocato negli atti giudiziari deve indicare non una pec qualsiasi, ma quella comunicata al proprio consiglio dell’ordine.Per le comunicazioni di cancelleria la regola è la pec e solo in seconda battuta si può ricorrere a fax o notifica. Lo stesso vale per le comunicazioni da parte della corte di cassazione.
L’avvocato può citare i testimoni del procedsso civile con pec. Con pec l’ufficiale giudiziario può trasmettere il verbale di pignoramento. Gli avvocati potranno notificare in proprio con la posta elettronica certificata (legge 53/1994). Gli ordini e collegi professionali potranno essere sciolti o commissariati se non pubblicano l’elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (articolo 16 del decreto legge 185/2008). |
Per maggiori informazioni sulla mediazione in generale:
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